.................................................................................Soluzioni per l'impresa

SISTRI

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13/01/10 del D.M. 17 Dicembre 2009 che ha per oggetto ''Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009'' il Governo ha varato il SISTRI, un sistema elettronico che consente la tracciabilita' dell'intera filiera dei rifiuti speciali, nonche' dei rifiuti urbani in Campania, sfruttando un sistema di controllo satellitare e l'invio telematico dei dati di propria competenza da parte di tutti i soggetti coinvolti (produttori, trasportatori, impianti di recupero/smaltimento, ecc) nella movimentazione del rifiuto.
Il Decreto 17 dicembre 2009, in vigore dal 14 gennaio 2010, identifica i soggetti che dovranno obbligatoriamente adottare il SISTRI: coloro che effettuano a titolo professionale la raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti, i consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi e le imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti.
Il nuovo sistema che eliminera' Mud, registri e formulari, richiedera' tuttavia una serie non trascurabile di adempimenti: registrazione, risposta, codice pratica, ritiro token Usb e black box presso la CCIAA o la sezione Albo gestori, Pin, Puk, username e password, certificato digitale, firma elettronica, ecc.
Il decreto stabilisce scadenze differenziate per gruppi di utenti. I termini piu' brevi, relativamente all'iscrizione al SISTRI, riguardano: i produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con piu' di cinquanta dipendenti, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con piu' di cinquanta dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonche' per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto che avranno tempo dal 14 gennaio 2010 al 28 febbraio 2010; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti che avranno tempo dal 13 febbraio 2010 al 28 marzo 2010.
LACERC si propone come partner alle imprese che producono, trasportano e recuperano o smaltiscono rifiuti speciali, pericolosi e non, per l'assolvimento di tutti gli adempimenti burocratici necessari alla per la fase di start up del SISTRI.

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